Sez. 2, Sentenza n. 1107 del 14/02/1980 (Rv. 404583 - 01)
DONAZIONE - CAPACITA - DONAZIONE TRA CONIUGI (DIVIETO) - NORMATIVA EX ART 137 DISP ATT E TRANS COD CIV - SENTENZA N 91 DEL 1973 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DONAZIONE TRA CONIUGI STIPULATA SOTTO IL VIGORE DELL'ABROGATO CODICE CIVILE DEL 1865 - DOMANDA DI DICHIARAZIONE DI NULLITA ANCORA PENDENTE - RIGETTO - NECESSITA.*
DONAZIONE - CAPACITA - DONAZIONE TRA CONIUGI (DIVIETO) - NORMATIVA EX ART 137 DISP ATT E TRANS COD CIV - SENTENZA N 91 DEL 1973 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DONAZIONE TRA CONIUGI STIPULATA SOTTO IL VIGORE DELL'ABROGATO CODICE CIVILE DEL 1865 - DOMANDA DI DICHIARAZIONE DI NULLITA ANCORA PENDENTE - RIGETTO - NECESSITA.*
L'art 137 disp att e trans cod civ, nel consentire non solo la prosecuzione, ma anche l'instaurazione ex novo di azioni di nullita delle donazioni nei limiti previsti dal nuovo codice, opera un chiaro raffronto con la disciplina vigente al momento della decisione e non gia con quella contenuta nel nuovo codice civile, cristallizzata nel momento della sua entrata in vigore. Pertanto, in applicazione della disciplina che residua in conseguenza della sentenza n 91 del 1973, dichiarativa d'incostituzionalita dell'art 781 cod civ, a tutti i rapporti che sono ancora pendenti davanti ai giudici e che non sono esauriti, dev'essere respinta la domanda di dichiarazione della nullita di una donazione tra coniugi stipulata sotto il vigore dell'abrogato codice civile del 1865. (V 1462/75, mass n 375037; (V 127/74, mass n 367696; (V 72/74, mass n 367598; (Conf 1512/76, mass n 380254).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 781 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 137, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 137, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)