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Sez. L, Sentenza n. 3608 del 02/06/1980 (Rv. 407458 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DEL DECRETO - CARATTERE FUNZIONALE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO OTTENUTO DA UNA SEDE PROVINCIALE DELL'INPS DAVANTI AL LOCALE PRETORE - CONTROVERSIA PROMOSSA NEI CONFRONTI DELL'INPS NELLA SUA SEDE LEGALE DI ROMA PER OTTENERE LA DECLARATORIA DELL'INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO RELATIVO ALLA ASSICURAZIONE PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA ED IL RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - LITISPENDENZA - INSUSSISTENZA - CONNESSIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407458-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DEL DECRETO - CARATTERE FUNZIONALE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO OTTENUTO DA UNA SEDE PROVINCIALE DELL'INPS DAVANTI AL LOCALE PRETORE - CONTROVERSIA PROMOSSA NEI CONFRONTI DELL'INPS NELLA SUA SEDE LEGALE DI ROMA PER OTTENERE LA DECLARATORIA DELL'INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO RELATIVO ALLA ASSICURAZIONE PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA ED IL RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - LITISPENDENZA - INSUSSISTENZA - CONNESSIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI.*

Fra la controversia promossa da una societa nei confronti dell'INPS nella sua Sede legale di Roma, davanti al locale pretore, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la declaratoria della insussistenza dell'Obbligo contributivo relativo all'Assicurazione per la disoccupazione involontaria, in ragione della stabilita di impiego dei propri dipendenti a norma della legge 15 luglio 1966 n 604 e 20 maggio 1970 n 300, nonche la condanna dell'istituto alla restituzione delle somme indebitamente versate a tale titolo, ed il giudizio di opposizione promosso dalla stessa societa avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da una Sede provinciale dell'INPS, da un diverso giudice competente a termini dell'ultimo comma dell'art 444 cod proc civ, per il pagamento dei predetti contributi, non esiste litispendenza attesa la diversita del petitum fra le due controversie, mentre la declaratoria di non debenza dei contributi assicurativi inerenti alla Assicurazione obbligatoria de qua si pone in semplice relazione di connessione con l'oggetto della causa di opposizione. Pertanto, attesa la Competenza funzionale ed inderogabile a conoscere dell'opposizione, il suddetto giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, puo solo provvedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla sospensione del giudizio di opposizione ex art 295 cod proc civ, fino a che l'altro giudice abbia risolto l'altra controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa di opposizione. (Conf 396/77, mass n 383942).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 36, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)