Sez. 1, Ordinanza n. 19491 del 06/10/2005 (Rv. 583879 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - IN GENERE | Atti esecutivi compiuti in base al decreto opposto - Inefficacia - Passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Necessità - Esclusione - Domanda di restituzione della somma pagata - Rapporti con il giudizio d'impugnazione - Pregiudizialità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - IN GENERE
La decisione di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, dichiari la nullità del decreto opposto, determina la caducazione degli atti esecutivi compiuti sulla base dello stesso, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza; qualora, pertanto, quest'ultima sia stata impugnata, non è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio d'impugnazione e quello promosso dall'ingiunto per ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione del decreto dichiarato nullo, tale da giustificare la sospensione di quest'ultimo giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)