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Sez. L, Ordinanza n. 27631 del 16/10/2025 (Rv. 676805-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI (OPERA NAZIONALE CIECHI CIVILI) - CIECHI CIVILI | Nuovo orientamento giurisprudenziale - Assimilabilità allo ius superveniens - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITA' GIUDIZIARIA (DUPLICITA' DI GRADI DI GIURISDIZIONE) - CORTE DI CASSAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2025-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676805-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI (OPERA NAZIONALE CIECHI CIVILI) - CIECHI CIVILI

L'introduzione di un nuovo orientamento giurisprudenziale non è configurabile quale jus superveniens e, quindi, non può implicare alcuna modifica della situazione di diritto, incidente sui presupposti del rapporto obbligatorio o sulla sua regolamentazione, capace di superare il giudicato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva escluso - sulla base di un nuovo indirizzo giurisprudenziale, pur in assenza di mutamenti della situazione giuridica o di fatto - il permanere del diritto al trattamento pensionistico in favore dei ciechi civili in caso di sopravvenuta carenza del requisito reddituale, affermato invece da precedente decisione passata in giudicato).

Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)