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Sez. U, Sentenza n. 3814 del 24/02/2005 (Rv. 579644 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI | Prestazioni previdenziali in favore dei ciechi - Integrazione al minimo - Limite reddituale - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579644-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI

Il requisito reddituale al quale, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è subordinato il diritto alla integrazione al minimo delle pensioni erogate dall'INPS in regime obbligatorio, trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni erogate in favore dei ciechi totali o parziali, non costituendo deroga alla detta previsione di carattere generale la disposizione di cui all'art. 8, comma primo-bis, del medesimo d.l. n. 463 del 1983, per effetto della quale, attraverso il richiamo all'art. 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il riacquisto della capacità di guadagno nonché di un reddito da lavoro, anche elevato, da parte del cieco non comporta la perdita della pensione, giacché mentre l'integrazione al minimo serve ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia quando a tale scopo non sia sufficiente la contribuzione previdenziale accreditata, la previsione, in favore dei ciechi, della conservazione del trattamento pensionistico nonostante la carenza sopravvenuta di uno dei presupposti, e in particolare del requisito reddituale, persegue la finalità di favorire il loro reinserimento sociale, non distogliendo l'invalido dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa, senza che da tale finalità possa desumersi, in contrasto con il dato letterale delle richiamate disposizioni, l'espressione di un generale principio di irrilevanza totale del requisito reddituale nel regime della pensione di invalidità dei ciechi, con conseguente estensione a questi ultimi della integrazione al minimo della pensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8 com. 1, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 68, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)