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Sez. 6, Sentenza n. 2773 del 10/01/1995 Ud. (dep. 16/03/1995) Rv. 201351 - 01

Procedimenti speciali - Giudizio direttissimo - Svolgimento | Avviso della possibilità di richiedere giudizio abbreviato o applicazione della pena su richiesta - Omissione - Nullità- Esclusione - Violazione dell'obbligo generico di osservanza delle norme processuali - Sussistenza - Responsabilità disciplinare - Eventualità -
Stato
decisa il 1995-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201351-01

Procedimenti speciali - Giudizio direttissimo - Svolgimento

La norma dell'art. 451 n.5 cod.proc.pen. che prescrive che l'imputato contro il quale si procede con giudizio direttissimo debba essere avvertito della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento è priva di sanzione e l'inosservanza non determina alcuna nullità processuale potendo solo eventualmente assumere rilevanza ai fini di una responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 124 cod.proc.pen.. Così pure nessuna nullità è determinata dalla irregolarità nelle formalità di nomina e citazione dell'interprete, quando comunque questi sia presente al dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 124, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 124, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 451 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 451 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)