Sez. 1, Sentenza n. 29446 del 21/06/2001 Ud. (dep. 20/07/2001) Rv. 219475 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - SVOLGIMENTO | Avviso della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa - Omissione - Scelta di uno dei riti alternativi di cui all'art. 451, comma 5, cod. proc. pen. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - SVOLGIMENTO
In tema di giudizio direttissimo, l'omesso avviso - da parte del giudice - della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa di cui all'art.451, comma 6, cod. proc. pen., non produce la nullità del giudizio quando l'imputato, anziché accettare il rito direttissimo, abbia optato per uno dei riti alternativi (patteggiamento o giudizio abbreviato), atteso che tale avviso ha carattere subordinato rispetto all'altro, previsto dal comma 5, riguardante la possibilità, per l'imputato, di avvalersi dei riti speciali, e diventa essenziale solo quando, scartate tali possibilità, questi abbia accettato di essere giudicato in via direttissima.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 451 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 451 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)