Sez. L, Sentenza n. 2526 del 26/05/1989 (Rv. 462868 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI - DEDUZIONE DA PARTE DI UN DIPENDENTE NON PROMOSSO DALL'INOSSERVANZA DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE - ONERE PROBATORIO DEL NESSO CAUSALE FRA DETTA INOSSERVANZA E MANCATA PROMOZIONE - INCIDENZA SUL LAVORATORE - OGGETTO - POSSESSO DI TITOLI POZIORI RISPETTO A QUELLI DEL CANDIDATO PROMOSSO - RILEVANZA - PROVA DELLA POZIORITÀ DI TITOLI PER CANDIDATI COLLOCATI DOPO L'ATTORE - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI - DEDUZIONE DA PARTE DI UN DIPENDENTE NON PROMOSSO DALL'INOSSERVANZA DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE - ONERE PROBATORIO DEL NESSO CAUSALE FRA DETTA INOSSERVANZA E MANCATA PROMOZIONE - INCIDENZA SUL LAVORATORE - OGGETTO - POSSESSO DI TITOLI POZIORI RISPETTO A QUELLI DEL CANDIDATO PROMOSSO - RILEVANZA - PROVA DELLA POZIORITÀ DI TITOLI PER CANDIDATI COLLOCATI DOPO L'ATTORE - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - ESTREMI.*
Ai fini dell'assolvimento - da parte del lavoratore che agisce per il risarcimento del danno da mancata promozione per inosservanza delle regole di correttezza e buona fede - dell'Onere probatorio circa la sussistenza del nesso di causalità fra detta inosservanza e la sua mancata promozione, occorre che il candidato escluso da questa dimostri la poziorità dei suoi titoli nei confronti di un numero di concorrenti, collocati avanti a lui nella graduatoria, tale che la trasposizione delle relative posizioni determinerebbe la sua inclusione fra i promuovendi, mentre la necessità di tale dimostrazione è esclusa nell'ipotesi in cui risulti che l'attore abbia titoli poziori rispetto a quelli - non sopravvalutati - del candidato promosso cui è stato posposto, salva in ogni caso la possibilità del datore di lavoro di provare analoga poziorità di titoli per candidati collocati dopo l'attore, sicché il medesimo, ove vi fosse stato adempimento dei doveri predetti anche nei confronti di costoro, sarebbe rimasto egualmente fuori della fascia dei promuovendi. (V 6864/87, mass n 455058).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)