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Sez. U, Sentenza n. 5293 del 01/12/1989 (Rv. 464446 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - DOMANDA DI SEPARAZIONE PERSONALE PROPOSTA DA CITTADINO ITALIANO NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE, DIVENUTA CITTADINA ITALIANA PER EFFETTO DEL MATRIMONIO ANCORCHÉ MUNITA DI ALTRA CITTADINANZA DI STATO STRANIERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA - UBICAZIONE ALL'ESTERO DELLA RESIDENZA O DEL DOMICILIO DEI CONIUGI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464446-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - DOMANDA DI SEPARAZIONE PERSONALE PROPOSTA DA CITTADINO ITALIANO NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE, DIVENUTA CITTADINA ITALIANA PER EFFETTO DEL MATRIMONIO ANCORCHÉ MUNITA DI ALTRA CITTADINANZA DI STATO STRANIERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA - UBICAZIONE ALL'ESTERO DELLA RESIDENZA O DEL DOMICILIO DEI CONIUGI - IRRILEVANZA.*

La domanda di separazione personale, proposta dal marito, cittadino italiano, nei confronti della moglie, anch'essa munita di cittadinanza italiana per effetto del matrimonio, introduce una controversia fra cittadini italiani, e, pertanto, non può sottrarsi alla giurisdizione del giudice italiano, ancorché la convenuta mantenga pure la cittadinanza di stato straniero, secondo la legge di quest'ultimo, e senza che rilevi l'ubicazione all'estero della residenza o del domicilio dei coniugi (circostanza influente ai diversi fini della Competenza territoriale, da ritenersi in tal caso estesa a tutti i giudici della Repubblica, alla stregua di un principio generale evincibile dall'ordinamento e poi espressamente recepito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74). (V 5291/85, mass n 442555).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 706, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)