Sez. U, Sentenza n. 5291 del 28/10/1985 (Rv. 442555 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE - GIURISDIZIONE SUL CITTADINO ITALIANO - IRRILEVANZA DEL LUOGO DI DIMORA - CONSEGUENZE - CAUSA DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI DI NAZIONALITÀ ITALIANA - COGNIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE - GIURISDIZIONE SUL CITTADINO ITALIANO - IRRILEVANZA DEL LUOGO DI DIMORA - CONSEGUENZE - CAUSA DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI DI NAZIONALITÀ ITALIANA - COGNIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Il principio, secondo il quale il cittadino italiano è soggetto alla giurisdizione italiana indipendentemente dal luogo in cui si trova, comporta che la causa di separazione fra coniugi, entrambi di nazionalità italiana, spetta inderogabilmente alla cognizione del giudice italiano, restando in proposito irrilevante l'ubicazione all'estero della loro residenza o domicilio. (V 5779/81, mass n 416489; (V 1092/78, mass n 390459; (V 1092/78, mass n 390460).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 706
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)