Sez. 2, Sentenza n. 10643 del 09/05/2007 (Rv. 597460 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITÀ GIACENTE - IN GENERE | Creditore ereditario - Richiesta al pretore di fissazione di un termine per il rendiconto e la liquidazione delle attività ex art. 500 cod. civ. - Rigetto dell'istanza - Reclamo al tribunale - Rigetto del reclamo - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITÀ GIACENTE - IN GENERE
In tema di eredità giacente, il rigetto, da parte del tribunale in composizione monocratica, della richiesta di fissazione di un termine per il rendiconto e per la liquidazione delle attività (artt. 500 cod. civ.) può essere impugnato, sotto forma di reclamo, al competente collegio del tribunale, mentre la successiva decisione di rigetto di quest'ultimo non è impugnabile con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poichè l'ordinanza emessa dall'organo collegiale è inidonea (in quanto non destinata ad incidere su diritti soggettivi) a produrre effetti di diritto sostanziale, ed è altresì inidonea a passare in cosa giudicata, avendo la medesima natura (non decisoria) del provvedimento pretorile di volontaria giurisdizione, con conseguente facoltà, per l'interessato, di ricorrere nuovamente al giudice per chiedere un altro provvedimento di fissazione del termine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 496, Cod. Civ. art. 500, Cod. Civ. art. 739, Cod. Civ. art. 742, Cod. Civ. art. 749, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)