Sez. 2, Sentenza n. 20132 del 24/09/2014 (Rv. 632408 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Istanza di proroga del termine per la liquidazione dell'eredità - Provvedimento di rigetto - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
In tema di accettazione con beneficio d'inventario, il decreto con cui il tribunale rigetta l'istanza di proroga del termine ex art. 500 cod. civ. per completare la procedura di liquidazione non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 500, Cod. Proc. Civ. art. 742, Cod. Proc. Civ. art. 749
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)