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Sez. 2, Sentenza n. 1020 del 30/01/1992 (Rv. 475515 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Termine essenziale per una delle parti | Inosservanza - Colpa - Elemento impeditivo della fattispecie risolutiva del contratto - Operatività.
Stato
decisa il 1992-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475515-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Termine essenziale per una delle parti

Il requisito della colpa, nell'ipotesi di mancata osservanza del termine essenziale, non opera come elemento costitutivo della fattispecie risolutiva del contratto, ma solo come elemento eventualmente impeditivo, nel senso che nell'ipotesi di adempimento che richiede la cooperazione di entrambi i contraenti, sorge a carico di chi si oppone alla risoluzione del contratto, nonostante la scadenza del termine, l'onere di dimostrare che soltanto per effetto del comportamento della controparte, contrario a buona fede, l' adempimento non fù possibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)