Sez. 2, Sentenza n. 8881 del 03/07/2000 (Rv. 538190 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI | Inosservanza - Colpa - Elemento impeditivo della fattispecie risolutiva del contratto - Operatività.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI
Il requisito della colpa, nell'ipotesi di mancata osservanza del termine essenziale non opera come elemento costitutivo della fattispecie costitutiva della risoluzione del contratto, ma solo come elemento eventualmente impeditivo nel senso che nel caso di adempimento che richiede la cooperazione di entrambi i contraenti, sorge a carico di chi si oppone alla risoluzione del contratto, nonostante la scadenza del termine, l'onere di dimostrare che soltanto per effetto del comportamento della controparte, contrario a buona fede, l'adempimento non è stato reso possibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)