Sez. 1, Ordinanza n. 11992 del 17/05/2010 (Rv. 612997 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Procedimento con rito camerale (nella specie in materia di assegno divorzile) - Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso - Mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE
Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale (nella specie, in materia di assegno divorzile), l'appello, pur tempestivamente proposto mediante il deposito del ricorso nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta nel termine prescritto, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un nuovo termine per provvedervi, a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)