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Sez. 1, Sentenza n. 27086 del 15/12/2011 (Rv. 620750 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Separazione tra coniugi - Sentenza di primo grado - Appello - Applicabilità del rito camerale - Omessa notifica del ricorso nel termine fissato dal giudice - Conseguenze - Improcedibilità dell'impugnazione - Omessa comunicazione officiosa del decreto di fissazione d'udienza - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620750-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE

Nei procedimenti che si svolgono con il rito camerale, quale quello avverso una sentenza di separazione personale di coniugi, l'omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato nel decreto di fissazione d'udienza determina l'improcedibilità dell'appello, in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio ex art. 154 cod. proc. civ., si determina la decadenza dell'attività processuale cui è finalizzato, in mancanza d'istanza di proroga prima della scadenza. Tale sanzione non è esclusa dalla mancata comunicazione a cura della cancelleria del decreto di fissazione d'udienza, atteso ch, nei procedimenti camerali, il giudice è tenuto solo al deposito del decreto, ma non anche a disporne la relativa comunicazione, incombendo sul ricorrente l'obbligo di attivarsi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)