Sez. 1, Sentenza n. 2847 del 07/06/1978 (Rv. 392266 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA A PERSONA ADDETTA ALL'UFFICIO - NOTIZIA DELL'AVVENUTA NOTIFICAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA A PERSONA ADDETTA ALL'UFFICIO - NOTIZIA DELL'AVVENUTA NOTIFICAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Qualora la notificazione venga eseguita a norma dell'art 139 secondo comma cod proc civ, mediante consegna dell'atto a persona addetta all'ufficio del destinatario, l'ufficiale giudiziario non deve dare notizia dell'avvenuta notificazione con lettera raccomandata, in quanto tale formalita e prescritta solo per le diverse ipotesi della consegna a mani del portiere o del vicino di casa (art 139 citato, terzo e quarto comma).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)