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Sez. 1, Sentenza n. 2847 del 07/06/1978 (Rv. 392266 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA A PERSONA ADDETTA ALL'UFFICIO - NOTIZIA DELL'AVVENUTA NOTIFICAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392266-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA A PERSONA ADDETTA ALL'UFFICIO - NOTIZIA DELL'AVVENUTA NOTIFICAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Qualora la notificazione venga eseguita a norma dell'art 139 secondo comma cod proc civ, mediante consegna dell'atto a persona addetta all'ufficio del destinatario, l'ufficiale giudiziario non deve dare notizia dell'avvenuta notificazione con lettera raccomandata, in quanto tale formalita e prescritta solo per le diverse ipotesi della consegna a mani del portiere o del vicino di casa (art 139 citato, terzo e quarto comma).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)