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Sez. 2, Sentenza n. 17915 del 30/06/2008 (Rv. 604103 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PORTIERE | Notificazione mediante consegna al portiere - Invio della raccomandata al destinatario - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604103-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PORTIERE

Nella notificazione eseguita ex art. 139, terzo comma, cod. proc. civ. l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal quarto comma della medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)