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Sez. 5, Sentenza n. 11229 del 06/07/1982 Ud. (dep. 25/11/1982) Rv. 156325 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - CONCERNENTI STATUIZIONI DI PRIMO GRADO NON SPECIFICAMENTE IMPUGNATE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156325-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - CONCERNENTI STATUIZIONI DI PRIMO GRADO NON SPECIFICAMENTE IMPUGNATE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

È inammissibile il ricorso per Cassazione proposto per motivi concernenti statuizioni del giudice di primo grado non devolute al giudice di appello con specifica impugnazione, salvo che si tratti di questioni di diritto rilevabili di ufficio che non richiedano accertamenti di fatto. (Conf mass n 146598; (Conf mass n 132113).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)