diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1523 del 10/10/1975 Ud. (dep. 02/02/1976) Rv. 132113 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - MOTIVI CONCERNENTI STATUIZIONI DI PRIMO GRADO NON SPECIFICAMENTE IMPUGNATE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132113-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - MOTIVI CONCERNENTI STATUIZIONI DI PRIMO GRADO NON SPECIFICAMENTE IMPUGNATE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione proposto per motivi concernenti statuizioni del giudice di primo grado non devolute al giudice di appello con specifica impugnazione, perche la sentenza di primo grado per tali punti acquista autorita di cosa giudicata, salvo che si riatti di questioni di diritto rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e che non richiedano accertamenti di fatto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)