Sez. 2, Sentenza n. 505 del 08/02/1975 (Rv. 373803 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - ESECUZIONE - CONSEGNA AL DESTINATARIO - NECESSITA - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCANZA - ESCLUSIONE DELLA NOTIFICAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - ESECUZIONE - CONSEGNA AL DESTINATARIO - NECESSITA - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCANZA - ESCLUSIONE DELLA NOTIFICAZIONE.*
La notificazione per mezzo del servizio postale si perfeziona con la consegna del plico da parte dell'agente postale al destinatario; pertanto, la notificazione non puo ritenersi eseguita quando manchi l'avviso di ricevimento prescritto dall'art 149 cod proc civ. (nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso notificato per mezzo del servizio postale, quando all'originale dell'atto non sia allegato l'avviso di ricevimento). (Conf 1319/70, mass n 347034; V 3731/71, mass n 355526).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)