diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3731 del 21/12/1971 (Rv. 355526 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA - MANCATA COSTITUZIONE DELL'INTIMATO - OMESSA PRODUZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1971-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355526-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA - MANCATA COSTITUZIONE DELL'INTIMATO - OMESSA PRODUZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione notificato a mezzo del servizio postale qualora, in Mancanza di Costituzione dell'intimato, non si alleghi l'avviso di ricevimento che fa fede della consegna del plico e delle sue modalita nel termine prescritto per l'impugnazione. (V 1319'70, mass n 347034; 2805'68, mass n 335456).*

Riferimenti normativi: Legge 18/10/1951 num. 1128 art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 21/10/1923 num. 2393 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)