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Sez. 3, Sentenza n. 3906 del 18/02/2010 (Rv. 612319 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno biologico - Definizione di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Valore vincolante - Conseguenze - Liquidazione - Obbligo di motivazione adeguata - Contenuto.
Stato
decisa il 2010-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612319-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il valore vincolante della definizione legislativa del danno biologico risultante dagli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni), non avente carattere innovativo in quanto sostanzialmente ricognitiva e confermativa degli indirizzi giurisprudenziali in materia, impone, nella liquidazione del danno, un obbligo motivazionale congruo ed adeguato, che dia conto, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, sia delle componenti a prova scientifica medico-legale, sia di quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia di quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)