Sez. 3, Sentenza n. 13530 del 11/06/2009 (Rv. 608538 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno da reato - Atti di libidine in danno di minore - Unitarietà del danno non patrimoniale - Conseguenze - Valutazione ponderale analitica dei beni compromessi - Necessità - Prevalenza del danno biologico sul danno morale - Configurabilità in astratto - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In tema di risarcimento del danno da atti di libidine commessi nei confronti di una minore, il principio dell'unitarietà del danno non patrimoniale, quale categoria omnicomprensiva che include anche il danno biologico ed il danno da reato, impone al giudice di procedere ad una valutazione ponderale analitica che tenga conto del diverso peso dei beni della vita compromessi, e segnatamente della libertà e della dignità umana, pregiudicati da atti di corruzione posti in essere da un adulto con dolo ed in circostanze di minorata difesa, nonché della salute psichica, gravemente pregiudicata in una fase fondamentale della crescita umana e della formazione del carattere e della disponibilità a relazionarsi nella vita sociale, non potendo attribuirsi "a priori" un maggior rilievo al danno biologico rispetto al danno morale, il quale non si configura esclusivamente come "pretium doloris", ma anche come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)