Sez. L, Sentenza n. 1862 del 22/05/1976 (Rv. 380656 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - ADDETTO ALLA MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DI IMPIANTO ELETTRICO - RETRIBUZIONE MENSILE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - SUSSISTENZA - ULTERIORI SALTUARI LAVORI RETRIBUITI - IRRILEVANZA.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - ADDETTO ALLA MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DI IMPIANTO ELETTRICO - RETRIBUZIONE MENSILE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - SUSSISTENZA - ULTERIORI SALTUARI LAVORI RETRIBUITI - IRRILEVANZA.*
Colui che svolga un'attivita lavorativa per conto dell'ENEL, facendo parte di una squadra di operai che effettua con continuita lavori di manutenzione e sorveglianza di un impianto elettrico e percependo una retribuzione mensile, deve essere considerato come lavoratore subordinato, anche se sia incaricato di effettuare altresi prestazioni saltuarie e separatamente retribuite (quali la lettura dei contatori, l'esazione delle bollette e la segnalazione dei guasti), poiche tutta l'attivita lavorativa, continuativa e saltuaria, da lui prestata, dev'essere considerata unitariamente, nell'ambito di un unico rapporto in cui prevalgono i caratteri della subordinazione, secondo i principi che regolano il contratto misto. (V 789/71, mass n 350621).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)