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Sez. 2 - , Sentenza n. 21625 del 19/09/2017 (Rv. 645428 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Conoscenza di fatto della decisione impugnata - Equiparazione alla notificazione ai fini della decorrenza del termine per impugnare - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645428-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza, cui si riferisce l'art. 326 c.p.c., non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti, quali la conoscenza di fatto del provvedimento impugnato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva accolto il gravame avverso ordinanza dichiarativa di estinzione del giudizio del giudice monocratico, in quanto avente natura di sentenza, ritenendo l'impugnazione tempestivo ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c. ed escludendo che la conoscenza di fatto del provvedimento da parte dell'interessato potesse equipararsi alla sua notificazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)