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Sez. 2, Sentenza n. 17122 del 09/08/2011 (Rv. 618916 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Istanza di correzione di errore materiale - Equiparazione alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618916-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

Ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l'art. 326 cod. proc. civ., non può essere sostituita da forme di conoscenza legale equipollenti quali la proposizione dell'istanza di correzione di errore materiale, trattandosi di un'attività compiuta per un fine specifico, incompatibile con l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)