Sez. U, Sentenza n. 295 del 20/01/1989 (Rv. 461455 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - AZIENDE DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE CONCERNENTI LA LEGITTIMITÀ DI ATTI E COMPORTAMENTI ATTINENTI ALLO STATUS DEL DIPENDENTE ED ALLA SUA CARRIERA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - PREVENTIVA PROPOSIZIONE DI RECLAMO GERARCHICO - NECESSITÀ - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE GIUDIZIARIA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - AZIENDE DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE CONCERNENTI LA LEGITTIMITÀ DI ATTI E COMPORTAMENTI ATTINENTI ALLO STATUS DEL DIPENDENTE ED ALLA SUA CARRIERA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - PREVENTIVA PROPOSIZIONE DI RECLAMO GERARCHICO - NECESSITÀ - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE GIUDIZIARIA.*
Il preventivo reclamo gerarchico, necessario, a norma dell'art. 10 regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, sul personale dei servizi di trasporto in concessione, modificato dall'articolo unico della legge n. 633 del 1957, per proporre l'Azione giudiziaria, sotto pena di improcedibilità di quest'ultima, si giustifica nell'intento di evitare lo stato di disagio e di tensione pregiudizievole al buon andamento dei pubblici servizi e postula un rapporto di lavoro e cioè di subordinazione dell'attore nei confronti di chi sia responsabile dell'organizzazione dell'azienda e abbia i poteri di rimuovere una situazione inerente allo status di dipendente. Tale reclamo non è pertanto necessario qualora si faccia valere il diritto all'inserimento nella struttura organica dell'azienda della quale non si faccia parte, non sussistendo il riferito pericolo e non potendosi rimuovere uno status di lavoratore subordinato che non sia stato ancora acquisito. (Conf 191/84, mass n 426884).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)