Sez. 1, Sentenza n. 1122 del 09/04/1969 (Rv. 339672 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - CONCESSIONE DI DILAZIONI DOPO LA SCADENZA - ESCLUSIONE - LIMITI - MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI ORIGINARIE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO AGGRAVATRICE DELLA POSIZIONE DEL GARANTE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - CONCESSIONE DI DILAZIONI DOPO LA SCADENZA - ESCLUSIONE - LIMITI - MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI ORIGINARIE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO AGGRAVATRICE DELLA POSIZIONE DEL GARANTE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
L'interesse del fideiussore non puo considerarsi leso per il solo fatto che il creditore, dopo la scadenza del credito garantito e nel rispetto del termine di cui all'art.1957 cod.civ., Usi tolleranza verso il debitore principale concedendogli dilazioni di pagamento, purche, nel contempo egli si astenga dal pretendere dal fideiussore l'adempimento della garanzia e sempre che la situazione patrimoniale del debitore non sia intanto, peggiorata. Importa, invece, liberazione del fideiussore la conclusione di un accordo fra le parti principali del rapporto obbligatorio, con il quale, anche prima della scadenza del credito garantito, vengano modificate le condizioni originarie di quest'ultimo, in modo da aggravare la posizione del garante. (nella specie, il fideiussore aveva garantito il pagamento di alcune forniture di olio minerale a condizione che tale pagamento fosse regolato mediante la emissione di tratte scadenti non oltre i sessanta giorni dalle singole fatture. Poiche, successivamente, le parti del contratto di fornitura avevano modificato il sistema di pagamento, prevedendo l'emissione di vaglia cambiari con scadenza sino a novanta giorni e da rilasciarsi anche con riferimento all'importo di piu fatture, i giudici di merito avevano ritenuto che tale accordo, aggravando la posizione del garante, lo liberava dall'obbligazione assunta. La SC ha confermato tale pronunzia, enunciando i principi di cui in massima). (V.330-58 1719-49).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1955
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)