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Sez. 3, Sentenza n. 3315 del 27/10/1972 (Rv. 361137 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - TERMINE DI DECADENZA DEL CREDITORE - PROROGHE CONCESSE AL DEBITORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361137-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - TERMINE DI DECADENZA DEL CREDITORE - PROROGHE CONCESSE AL DEBITORE - IRRILEVANZA.*

Nell'ambito del termine stabilito dall'art 1957 cod civ il creditore puo consentire al debitore tutte le proroghe che ritiene opportune, ma accorda a suo rischio le proroghe che non gli consentono di agire, entro i termini di legge, contro l'obbligato. Egli non puo, quindi, pretendere di spostare, a danno del fideiussore, la decorrenza del termine di decadenza. (V 1122'69, mass n 339672; 330'58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)