Sez. 3 - , Sentenza n. 15137 del 15/02/2019 Cc. (dep. 08/04/2019) Rv. 275968 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE | Convalida dell'arresto e ordinanza con la quale il G.I.P. dispone una misura cautelare - Facoltà delle parti di produrre atti dopo l'ordinanza di convalida - Utilizzabilità - Ragioni - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE
L'ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo e quella con la quale il G.I.P. dispone una misura cautelare costituiscono due provvedimenti autonomi, fondati su presupposti diversi e soggetti a distinti mezzi di impugnazione, non essendo pertanto precluso alle parti di trasmettere al giudice, dopo la convalida - per la cui decisione sono utilizzabili solo gli elementi indicati dal pubblico ministero nella relativa richiesta e quelli derivanti dall'interrogatorio - atti o documenti reputati rilevanti e utilizzabili per la delibazione sulla limitazione della libertà personale. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che il verbale contenente l'accertamento sulla natura stupefacente della sostanza in sequestro – cd. narcotest -, pervenuto dopo la conclusione dell'udienza di convalida, non poteva essere utilizzato per il giudizio sulla convalida, ma era utilizzabile per la delibazione sulla richiesta cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)