Sez. L, Sentenza n. 6216 del 22/10/1983 (Rv. 430990 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - LICENZIAMENTO DI UN LAVORATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ SINDACALE - LEGITTIMITÀ - CONTROVERSIA RELATIVA - LITISPENDENZA CON IL GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DI TALE LICENZIAMENTO COME ESPRESSIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - LICENZIAMENTO DI UN LAVORATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ SINDACALE - LEGITTIMITÀ - CONTROVERSIA RELATIVA - LITISPENDENZA CON IL GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DI TALE LICENZIAMENTO COME ESPRESSIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La litispendenza, presupponendo l'identità soggettiva ed oggettiva delle due cause proposte innanzi a giudici diversi, non è configurabile fra il giudizio in cui si controverta della legittimità del licenziamento di un lavoratore impegnato in attività sindacali e il giudizio in cui debba accertarsi se tale licenziamento costituisca o meno espressione di condotta antisindacale reprimibile ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, attesa la diversità sia soggettiva che oggettiva sussistente fra le due cause, nelle quali al datore di lavoro si contrappongono, rispettivamente, il singolo lavoratore e la organizzazione sindacale, il primo mirante alla tutela del proprio diritto individuale e la seconda alla tutela del proprio interesse collettivo. (V 602/79, mass n 396744; (V 1050/76, mass n 379721).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)