Sez. U, Sentenza n. 6420 del 03/11/1986 (Rv. 448600 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - SPESE DEL GIUDIZIO - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO A FINALITÀ MERAMENTE DILATORIE - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA ED INOSSERVANZA DA PARTE DEL DIFENSORE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - SPESE DEL GIUDIZIO - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO A FINALITÀ MERAMENTE DILATORIE - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA ED INOSSERVANZA DA PARTE DEL DIFENSORE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
La riconosciuta infondatezza del regolamento preventivo di giurisdizione (nella specie, in materia elettorale), alla stregua della pretestuosità della tesi sostenuta in contrasto con pacifici principi normativi e giurisprudenziali, e la conseguente riconducibilità del regolamento stesso a finalità meramente dilatorie, giustificano, oltre alla condanna della parte istante al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 primo comma cod. proc. civ., anche il riscontro di un'inosservanza del difensore di detta parte ai doveri di lealtà e probità posti dall'art. 88 primo comma cod. proc. civ. (da cui discende l'Obbligo delle Sezioni Unite della suprema Corte di riferire all'autorità che esercita il potere disciplinare, a norma del secondo comma del citato art. 88), qualora le circostanze del caso concreto evidenzino la malafede del professionista nell'utilizzazione del regolamento al solo scopo di differire la decisione nel merito della controversia (nella specie, in relazione al fatto che il difensore aveva già in passato patrocinato istanze di analogo contenuto, aveva mancato di notificare il ricorso ad alcuni litisconsorti e poi omesso di integrare il contraddittorio nel termine assegnatogli nello intendimento di conseguire un'ulteriore dilazione della pronuncia di merito attraverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza e la conseguente possibilità della sua reiterazione, aveva tenuto un comportamento processuale che indicava il suo intento dilatorio).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)