Sez. U, Sentenza n. 3306 del 06/04/1987 (Rv. 452361 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - SPESE DEL GIUDIZIO - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO PER FINALITÀ MERAMENTE DILATORIE - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA ED INOSSERVANZA DA PARTE DEL DIFENSORE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - SPESE DEL GIUDIZIO - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO PER FINALITÀ MERAMENTE DILATORIE - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA ED INOSSERVANZA DA PARTE DEL DIFENSORE DEI DOVERI DI LEALTÀ E PROBITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
La manifesta infondatezza del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, e la sua ricollegabilità a finalità meramente dilatorie del giudizio di merito, giustificano la condanna della parte istante al risarcimento dei danni per responsabilità processuale, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., ed inoltre, ove la paternità dell'iniziativa, per modalità e tempi, debba farsi risalire al difensore, rendono configurabile a suo carico una infrazione disciplinare, per violazione dei doveri di lealtà e correttezza nel corso del processo, con conseguente dovere della suprema Corte di riferire i fatti all'autorità titolare del potere disciplinare, a norma dell'art. 88 secondo comma cod. proc. civ.. (V 6420/86, mass n 448600).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)