Sez. 1, Sentenza n. 6152 del 22/05/1992 (Rv. 477330 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Privilegi | Immobile venduto nel procedimento esecutivo - Somma ricavata - Distribuzione - INVIM - Collocazione.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Privilegi
Il credito dell'Amministrazione finanziaria, avente per oggetto l'INVIM relativa all'immobile venduto nel procedimento esecutivo in danno del debitore, proprietario dell'immobile medesimo e, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, soggetto passivo di imposta, non va collocato, in sede di distribuzione della somma ricavata, secondo l'ordine dei privilegi previsti dall'art. 2780 cod. civ., in relazione all'art. 28 del citato decreto. Essendo, però applicabile l'INVIM anche alle vendite forzate (art. 2 del d.P.R. n. 643 del 1972, modificato dal d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688) ed essendo obbligato il cancelliere ad assolverla (mediante prelievo dell'importo dal prezzo di vendita) in sede di registrazioni del decreto di trasferimento, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro, il pagamento dell'INVIM costituisce spesa della procedura esecutiva, il cui importo va assegnato all'Amministrazione delle Finanze, nella distribuzione del prezzo dell'immobile venduto, con preferenze rispetto ad ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario, a norma dell'art. 2777, primo comma cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2777 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 4 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 688 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)