Sez. 5, Sentenza n. 26359 del 11/12/2006 (Rv. 595680 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI | Trasferimento del bene con decreto giudiziale in un procedimento di esecuzione forzata - Imposta - Soggetto passivo - Espropriato - Pagamento o deposito dell'imposta - Cancelliere - Ufficio finanziario - Recupero dell'imposta nei confronti dell'acquirente aggiudicatario - Privilegio ex art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972 - Esercizio - Limiti.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI
In tema di INVIM, sui decreti giudiziali di trasferimento pronunciati in un procedimento di esecuzione forzata l'imposta non è dovuta dall'aggiudicatario, ma dall'espropriato, che ne è il soggetto passivo, ed al relativo pagamento o deposito è tenuto, in primo luogo, il cancelliere, mediante prelievo sulla somma ricavata dalla vendita. Ne deriva che l'ufficio finanziario, al quale quel decreto sia stato presentato dal cancelliere per la registrazione, ove non provveda né a richiedere il pagamento dell'INVIM da parte del cancelliere stesso, né ad irrogare a suo carico la pena pecuniaria prevista dall'art. 23, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, né, ancora, a cautelarsi affinché all'espropriato non sia consegnata tutta la somma residuata nel procedimento espropriativo senza il preventivo pagamento dell'INVIM, non può recuperare l'imposta nei confronti dell'acquirente-aggiudicatario dell'immobile espropriato mediante l'esercizio del privilegio di cui al successivo art. 28.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 23 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 688 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)