Sez. 1 - , Sentenza n. 20174 del 18/08/2017 (Rv. 645208 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Impugnazione della perizia ex art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 – Revoca della dichiarazione di pubblica utilità – Conseguenze – Cessazione della materia del contendere – Sussistenza – Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
La rinuncia alla domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione, a seguito della revoca della dichiarazione di pubblica utilità, comporta la cessazione della materia del contendere anche relativamente all’impugnazione della perizia, stante il carattere endoprocedimentale e non autonomo della stima peritale rispetto al procedimento ablatorio, sicché il venir meno di questo, in carenza del fondamentale presupposto della dichiarazione di pubblica utilità, determina la caducazione della stima peritale e il venir meno dell’interesse all’impugnazione.
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 21, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)