Sez. 1, Sentenza n. 11261 del 31/05/2016 (Rv. 639789 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Azione per la determinazione dell'indennità di esproprio - Decreto di espropriazione - Condizione dell'azione - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie regolata dal d.P.R. n. 327 del 2001.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il principio per il quale la pronuncia del decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione per la determinazione della corrispondente indennità - sicché il giudice non può esaminare il merito della causa senza che esso venga ad esistenza - resta valido anche con riferimento alla disciplina introdotta dal d.P.R. n. 327 del 2001, atteso che il menzionato decreto continua a costituire la fonte del credito indennitario: sia nel senso che non è possibile addivenire ad una statuizione definitiva sull'indennità in assenza del provvedimento ablatorio, sia nel senso che, emanato quest'ultimo, sorge ed è azionabile il diritto del proprietario a percepire l'indennizzo, da determinarsi con riferimento alla data del trasferimento coattivo.
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 23, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 24, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 27, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)