Sez. 2, Sentenza n. 7682 del 19/07/1999 (Rv. 528767 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - IN GENERE | Deposito dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice - Perentorietà del termine - Decadenza dall' assunzione - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - IN GENERE
La parte che deposita la lista testimoniale dopo la scadenza del termine assegnatole dal giudice non incorre in alcuna decadenza perché l'art. 184 secondo comma cod. proc. civ. prevede la perentorietà del termine per indicare nuovi mezzi di prova, non per indicare i nomi dei testi di una prova già ammessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)