Sez. 3, Sentenza n. 19523 del 18/03/2010 Ud. (dep. 24/05/2010) Rv. 247180 - 01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Condanna del giudice penale - Determinazione in via equitativa - Danno da vacanza rovinata - Episodio verificatosi l'ultimo giorno della vacanza - Danno morale - Sussistenza.
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
È legittima la condanna del giudice penale al risarcimento in via equitativa del danno morale cosiddetto "da vacanza rovinata" anche nel caso in cui il fatto causativo del danno abbia a verificarsi l'ultimo giorno della vacanza, in quanto quest'ultima deve ritenersi comunque rovinata non solo nella sua parte finale, ma anche come ricordo. (Fattispecie di violenza sessuale posta in essere ai danni di un minore che stava trascorrendo un periodo di vacanza in un campeggio con i genitori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)