Sez. 4, Sentenza n. 1878 del 26/10/1970 Ud. (dep. 28/11/1970) Rv. 115771 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ISTANZA DI RINNOVAZIONE PROPOSTA NELLE CONCLUSIONI DIBATTIMENTALI - RIGETTO - SENTENZA - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ISTANZA DI RINNOVAZIONE PROPOSTA NELLE CONCLUSIONI DIBATTIMENTALI - RIGETTO - SENTENZA - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il giudice dell'appello non ha l'Obbligo di motivare in ordine al rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento proposta nelle conclusioni orali e non gia nei motivi di impugnazione. (Conf 105825, anno 1967 V 114788, anno 1970 112816, anno 1969 107190, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 523, Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)