Sez. 4, Sentenza n. 649 del 31/03/1967 Ud. (dep. 03/11/1967) Rv. 105825 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ISTANZE DI RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO NON PROPOSTE CON I MOTIVI DI GRAVAME - RIGETTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ISTANZE DI RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO NON PROPOSTE CON I MOTIVI DI GRAVAME - RIGETTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Il giudice di appello non ha l'Obbligo di motivare il rigetto della istanza di rinnovazione del dibattimento proposta solo nelle conclusioni orali e non gia nei motivi di gravame. (in specie la richiesta di rinnovazione non era stata nemmeno motivata ne era tale da considerarsi conseguenza dei proposti motivi di gravame).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)