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Sez. 3 - , Ordinanza n. 8323 del 23/03/2023 (Rv. 667111 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Diffida ex art. 5, l. n. 203 del 1982 contenente pluralità di inadempimenti - Indicazione generica di alcuni di essi e sufficientemente specifica di altri - Proponibilità dell’azione - Condizioni e limiti. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2023-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667111-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE

In tema di affitto di fondo rustico, qualora il concedente abbia inviato una diffida ai sensi dell'art. 5 della l. n. 203 del 1982 adducendo una pluralità di inadempimenti dell'affittuario, alcuni dei quali indicati in modo sufficientemente specifico ed altri in maniera soltanto generica, il successivo esercizio dell'azione è proponibile limitatamente agli inadempimenti specificamente individuati (che all'affittuario ha avuto facoltà di sanare) sia nel caso in cui ognuno di essi risulti astrattamente idoneo a giustificare la risoluzione, sia se questa possa eventualmente essere dichiarata in base a una loro congiunta valutazione; l'azione è, invece, improponibile per gli inadempimenti indicati genericamente, ancorché l'atto introduttivo provveda a specificarli.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)