Sez. 3, Sentenza n. 978 del 16/01/2009 (Rv. 606268 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE | Onere imposto al concedente ex art. 5, comma terzo, della legge n. 203 del 1982 - Assolvimento - Modalità - Individuazione - Finalità - Impossibilità di ripristino della situazione a seguito dell'inadempimento - Necessità della contestazione - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE
In tema di risoluzione dei contratti agrari, l'onere imposto al concedente, "ex" art. 5, comma terzo, della legge n. 203 del 1982, di contestare l'inadempienza all'affittuario prima di ricorrere all'autorità giudiziaria richiede l'illustrazione delle sue motivate richieste poste a base dell'inadempimento, in modo da consentire all'affittuario di sanare l'inadempimento nel termine di legge. Ne consegue che, in difetto di tale indicazione, l'onere della contestazione ex art. 5 citato può ritenersi osservato, da parte del concedente, nel solo caso in cui dalla contestazione stessa risulti l'impossibilità del ripristino della situazione provocata dall'inadempimento.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)