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Sez. 3 - , Sentenza n. 25918 del 15/10/2019 (Rv. 655377 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile ex art. 622 c.p.p. - Contenuto della domanda della parte civile - Modificabilità - Esclusione - Domanda originaria di condanna generica - Richiesta di liquidazione del danno formulata nel giudizio di rinvio - Novità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655377-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE

Qualora la parte civile abbia infruttuosamente esercitato l'azione civile in sede penale, nel giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 622 c.p.p. in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non può essere ridotto o ampliato, né il giudice del rinvio può ammettere domande nuove volte ad ottenere la liquidazione del danno, ove in sede penale la parte civile abbia chiesto solamente una condanna generica, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 539 c.p.p., riflettente la fattispecie di cui all'art. 278 c.p.c. relativa alla pronuncia non definitiva con riserva al prosieguo per la liquidazione dei danni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)