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Sez. 1, Sentenza n. 7004 del 08/04/2015 (Rv. 634918 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Dichiarazione di estinzione del reato di bancarotta semplice - Impugnazione ai soli effetti civili - Rimessione al giudice civile di appello - Configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta - Domanda originaria di condanna generica - Liquidazione del danno - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634918-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il giudice civile di appello, al quale la Corte di cassazione in sede penale abbia rimesso la causa dopo avere annullato, ai soli effetti civili, la sentenza di merito che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice, non può procedere, ritenuta la configurabilità del diverso reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, alla liquidazione del danno a fronte della originaria domanda di condanna generica dell'imputato al risarcimento, così ampliando i limiti dell'originario "thema decidendum".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)