Sez. L, Sentenza n. 12107 del 01/07/2004 (Rv. 574031 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - POTERI E COMPENSO DEL COMMISSARIO | Procedure di amministrazione straordinaria - Commissari Straordinari - "Prorogatio" - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Validità - Procura per ricorso in Cassazione rilasciata dal commissario in ragione di "prorogatio".
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - POTERI E COMPENSO DEL COMMISSARIO
In tema di poteri dei commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dalla legge n. 95 del 1979, l'art. 7 della legge n. 273 del 2002, che stabilisce la cessazione dei suddetti dall'incarico entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della nuova normativa e la prosecuzione della gestione liquidatoria da parte di un commissario liquidatore nominato entro dieci giorni, dispone che quest'ultimo subentra nei giudizi in corso in sostituzione del commissario straordinario. Ne consegue che i poteri dei commissari straordinari permangono, secondo il principio della "prorogatio", fino all'insediamento del nuovo liquidatore, e che quindi essi possono rilasciare, nel periodo sopraindicato, valida procura a ricorrere per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)