Sez. 1, Sentenza n. 8912 del 04/06/2003 (Rv. 563895 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CESSAZIONE - IN GENERE | "Prorogatio" - Poteri - Art. 2385, secondo comma, cod. civ. - Portata - Limitazione al compimento di atti di ordinaria amministrazione - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CESSAZIONE - IN GENERE
In tema di cessazione degli amministratori di società, il secondo comma dell'art. 2385 cod. civ. non è norma limitativa delle loro attribuzioni nel periodo di proroga; deve pertanto escludersi che i compiti di gestione di detti amministratori siano circoscritti, in tale periodo, agli atti di ordinaria amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2385, Cod. Civ. art. 2386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)