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Sez. U, Sentenza n. 3655 del 21/06/1984 (Rv. 435647 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO "LEONARDO VACCARI" SVOLGENTE ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLA RIEDUCAZIONE DEI FANCIULLI MINORATI - NATURA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - DOMANDA PROPOSTA DA UN INVALIDO CIVILE DIRETTA ALL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - GIURISDIZIONE GENERALE DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435647-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO "LEONARDO VACCARI" SVOLGENTE ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLA RIEDUCAZIONE DEI FANCIULLI MINORATI - NATURA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - DOMANDA PROPOSTA DA UN INVALIDO CIVILE DIRETTA ALL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - GIURISDIZIONE GENERALE DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

L'istituto leonarda vaccari, il quale persegue finalità di interesse generale nel campo della riabilitazione ed istruzione dei fanciulli minorati, senza scopi di lucro, con la penetrante ingerenza dello stato, nonché con strumenti, organizzazione e finanziamenti di tipo pubblicistico, ha natura di ente pubblico non economico. Pertanto, la domanda proposta da un invalido civile, per denunciare l'inosservanza da parte di detto istituto delle norme sull'assunzione obbligatoria e per ottenere la Costituzione di un rapporto di lavoro con il medesimo, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe un atto dell'amministrazione (rifiuto di assunzione) che tale giudice non può annullare o modificare, né sostituire con una propria statuizione, e spetta alla cognizione del giudice amministrativo in Sede di giurisdizione generale di legittimità, non in Sede di giurisdizione esclusiva, che riguarda il rapporto di pubblico impiego già costituito. (V 1297/84, mass n 433429; (V 2379/79, mass n 398692; (V 4359/76, mass n 383065).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 15/10/1936 num. 2032, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)