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Sez. U, Sentenza n. 2007 del 28/04/1989 (Rv. 462607 - 01)

ASSISTENZA AI MINORI - ISTITUTI DI ASSISTENZA - IN GENERE - PRESUNZIONE DI PUBBLICITÀ DELLE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - ESCLUSIONE PER EFFETTO DELLA SENTENZA N. 396 DEL 1988 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENZA - OSPIZIO MARINO ING. CANTONI - NATURA PRIVATISTICA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462607-01

ASSISTENZA AI MINORI - ISTITUTI DI ASSISTENZA - IN GENERE - PRESUNZIONE DI PUBBLICITÀ DELLE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - ESCLUSIONE PER EFFETTO DELLA SENTENZA N. 396 DEL 1988 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENZA - OSPIZIO MARINO ING. CANTONI - NATURA PRIVATISTICA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

Essendo venuta meno, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972), la presunzione di pubblicità - contraria al principio della libertà dell'assistenza privata enunciato dall'art. 38 cost. - delle istituzioni di assistenza e beneficenza, la natura, privata o pubblica, delle singole istituzioni deve essere accertata dal giudice mediante l'esame delle caratteristiche di ciascuna di esse con riguardo ai criteri generali in tema di distinzione fra enti pubblici e privati. Pertanto, l'ospizio Marino ing. Cantoni - che, avvalendosi di elargizioni di privati, di banche locali e del comune di viadana, persegue la finalità, indicata nel testamento olografo dello stesso cantoni, di accogliere in Colonia marina bambini poveri ed affetti da gracilità ed altre malattie - va incluso nella seconda di dette categorie (con le conseguenze della natura privata dei rapporti di lavoro dei dipendenti e della giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative), non essendo configurabili riguardo ad esso, benché la sua attività finanziaria sia soggetta all'esame del comitato regionale di controllo, elementi strutturali e formali, relativi all'origine, ai finanziamenti, alla gestione ed ai controlli, che valgano a distinguerlo dai soggetti privati e ad assimilarlo agli enti di certa natura pubblica. (V 6249/88, mass n 460595; (V 3655/84, mass n 435647; (V 3021/84, mass n 435062; (V 1299/84, mass n 433430; (V 1297/84, mass n 433429).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)